Ufficiale: l’Avellino escluso dal campionato di serie B – Per la società biancoverde ultima speranza nel Collegio di Garanzia del CONI che si pronuncerà il 26 luglio

Dopo tanta attesa, tutto quanto era ormai nell’aria da giorni si è materializzato in serata: la FIGC, nella figura del Commissario Straordinario, ha escluso l’Avellino dal prossimo campionato di serie B. La società biancoverde, dunque, viene cancellata dal calcio professionistico per non avere presentato la fidejussione nei termini previsti dal rigido regolamento federale. Ora all’Avellino, nella speranza di essere riammesso al campionato cadetto, resta solo la strada dell’appello davanti al Collegio di Garanzia del CONI, che si riunirà il giorno 26 luglio ed emetterà la definitiva sentenza.

Ecco il testo integrale del comunicato con il quale la F.I.G.C. esclude l’Avellino dalla serie B:

Il Commissario Straordinario

– visto il Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;

– visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla
società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della
quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per
l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato Serie B 2018/2019,
previsti dal citato Comunicato Ufficiale. Nello specifico la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la Società
aveva depositato una garanzia assicurativa rilasciata dalla compagnia di diritto estero Onix Asigurari
S.A., sprovvista di proprio rating, come invece richiesto dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12)
del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;

– vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tale
inadempimento alla società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.;

– constatato che, avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.C., la società U.S. AVELLINO 1912
S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018, ha
presentato ricorso;

– esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

– visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., la quale ha evidenziato che la garanzia
assicurativa della Onix Asigurari S.A non soddisfa le prescrizioni previste dal Titolo I), paragrafo I),
lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018, in quanto la medesima società
è sprovvista di proprio rating;

– considerato che la documentazione integrativa depositata dalla società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.,
oltre il termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19,00, non può essere presa in considerazione come
sancito dal Titolo IV) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;

– tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. non ha
soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti prescritti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini
dell’ammissione al Campionato Serie B 2018/2019;

– visti l’art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di respingere il ricorso della società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. e per l’effetto di non concedere alla
medesima società la Licenza Nazionale 2018/2019, con conseguente non ammissione della stessa al
Campionato Serie B 2018/2019.

Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI,
nei termini e con le modalità previste dall’apposito Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 54 del
Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

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